L’obesità connessa ad un improprio regime dietetico assume la connotazione dell’infermità invalidante, ai fini del riconoscimento della pensione, nel momento in cui la correzione richieda l’adozione di una terapia medica ed alimentare.
Per la Corte di Cassazione, ordinanza n. 4684/2022, “quanto detto assume maggiormente rilievo ove l’obesità venga in considerazioe unitamente ad altre patologie, come nel caso di specie, ove viene in rilievo un quadro clinico complessivo rilevante ai fini della condizione sanitaria di invalidità civile“.
Per giurisprudenza costente, “ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, la obesità, in quanto malattia permanente, ancorché non irreversibile, se di grado rilevante e concomitante con altre malattie ed alterazioni funzionali, deve essere valutata in un contesto complessivo e globale di tutte le manifestazioni patologiche, per stabilirne l’incidenza sulla capacità di lavoro e di guadagno”.
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