Vittime del dovere

VITTIME DEL DOVERE

L’art. 1, comma 563, I. n. 266/2005, stabilisce che debbano considerarsi “vittime del dovere” «i soggetti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

  1. a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  2. b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  3. c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  4. d) in operazioni di soccorso;
  5. e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
  6. f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità».

Nell’interpretare tale disposizione, le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che essa, differentemente da quella di cui al successivo comma 564, non prevede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando soltanto che l’evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (Cass. S.U. n. 10791 del 2017).

Quale infermità può determinare il riconoscimento della vittima del dovere?

Non significa, afferma la Corte di Cassazione, che qualunque infermità contratta «nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari» ovvero «in attività di tutela della pubblica incolumità» sia di per sé sola sufficiente a guadagnare a chi ne è portatore lo status di “vittima del dovere”: come correttamente rilevato dai giudici di merito, l’equiparazione con i soggetti di cui all’art. 3, I. n. 466/1980, in tanto può avere un significato logicamente e normativamente coerente in quanto la «vigilanza ad infrastrutture civili e militari» e le «attività di tutela della pubblica incolumità» costituiscano oggetto di funzioni istituzionali che ordinariamente comportino una speciale pericolosità e l’assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici.

Prescrizione

Il Tribunale di Roma (Sezione Lavoro), con sentenza del 07.05.2019, si è pronunciato con riferimento al termine di prescrizione per l’attribuzione dello status di “vittima del dovere”, status necessario ai fini dell’ottenimento dei benefici previsti dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il Giudice del Tribunale del Lavoro di Roma ha chiarito che il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere non è soggetto a prescrizione. Con la sentenza che qui di seguito si riporta è stato affermato che “sia l’accertamento di uno status che l’accertamento del diritto al riconoscimento di benefici di natura assistenziale sono entrambi diritti indisponibili, e come tali irrinunciabili ed imprescrittibili ex art. 2934, II comma c.c.”.

Ciò che soggiace al termine di prescrizione decennale è il beneficio economico che nello status trova il suo presupposto, cui consegue la estinzione del diritto di credito correlato nel caso in cui tale inerzia si protragga per un lasso di tempo sufficiente per essere considerato quale manifestazione di disinteresse all’esercizio del diritto

Benefici

La vittima del dovere, oppure i suoi familiari in caso di decesso, ha diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi. Hanno inoltre diritto a:

una speciale elargizione vittime del dovere da € 200.000, oltre rivalutazione monetaria in ipotesi di inidoneità al servizio o di invalidità non inferiore all’80% (negli altri casi, € 2.000 per punto percentuale, oltre rivalutazione monetaria).

assegno vitalizio mensile di € 500,00, a condizione che abbiano una lesione invalidante pari al 25%.

Speciale assegno vitalizio vittime del dovere di € 1.033,00 mensili a condizione che abbiano una lesione invalidante pari al 25%.

Due annualità di pensione per gli aventi diritto alla reversibilità.

Esenzione Irpef sulle pensioni.

Assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a ogni altra categoria (diritto esteso ai figli e/o al coniuge in caso di decesso o di invalidità che non consenta la prosecuzione dell’attività lavorativa).

Esenzione dal pagamento del ticket sanitario.

Accesso alle Borse di studio.

Assistenza psicologica.

In caso di decesso, le prestazioni maturate dalla vittima vengono erogate ai suoi eredi legittimi. Inoltre, i medesimi essendo anche superstiti, hanno diritto alla costituzione delle relative prestazioni previdenziali.

COSA FARE

Scrivere una mail (avv.gentile@libero.it) o collegarsi al sito www.avvocatofrancescogentile.com  precisando nell’oggetto “ricorso vittime del dovere”, allegando il provvedimento di diniego e un recapito telefonico sul quale sarete ricontattati dallo Studio legale Francesco Gentile.

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