IMPRESCRITTIBILE LO STATUS DI VITTIMA DEL DOVERE
Lo status di vittima del dovere è imprescrittibile, ai sensi dell’art. 2934 c.c., in relazione agli artt. 2 e 38 Cost. Infatti, Cassazione, Sezione Lavoro, 17440/2022, ha sancito l’imprescrittibilità del diritto allo status di vittima del dovere.
Da ultimo, l’ordinanza n.3868 del 2023 ha espressamente affermato:
la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 e 564, della 1. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l’imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge» (Cass. n. 17440 del 2022).
Nel contenzioso promosso dalle vittime del dovere per la declaratoria dello status di vittima del dovere e per conseguire le provvidenze economiche per legge previste, le Amministrazione interessate avanzano sempre l’eccezione di prescrizione del diritto azionato, rilevando che è spirato il termine decennale di cui all’art. 2946 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore L. n. 302/1990, della L. n. 388/2000 e della L. n. 266/2005, in quanto la parte ricorrente non ha prodotto alcun valido atto interruttivo.
Il giudice della nomofilachia ha riconosciuto che l’azione volta all’accertamento del diritto al riconoscimento dello status della condizione di “vittima del dovere” deve essere considerato imprescrittibile: «non può essere dubbio che le provvidenze in esame rientrino nell’ambito della tutela di cui all’art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all’idea di “sicurezza sociale” e nell’ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (primo comma) e l’altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico-assicurativi (secondo comma), “non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti” (così, testualmente, Corte Cost. n. 31 del 1986).
E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili “figure speciali di sicurezza sociale”, la cui ratio va individuata nell’apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell’adempimento di un dovere svolto nell’interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all’assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi sì è detto: valendo la categoria di “vittima del dovere” a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall’art. 4 d.P.R. n. 243/2006. L’imprescrittibilità della pretesa discende ex sé dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell’amministrazione di attribuirla d’ufficio.
Tale principio, come detto, è stato confermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità laddove ha precisato che «la questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di status è stata di recente affrontata da questa Corte, con la pronuncia n. 17440 del 2022, affermativa del principio per cui “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1 commi 563 e 564, ha natura di status, cui consegue l’imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.
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