CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI
Un lavoratore aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della S.p.A. ENEL con contribuzione versata al Fondo Elettrici per 32 anni e, successivamente aveva svolto l’attività di bracciante agricolo con contribuzione versata al FPLD per anni 11 anni.
Sussistendo i requisiti anagrafici e contributivi, presentava all’INPS domanda di conseguimento di pensione di vecchiaia in cumulo, evidenziando la richiesta di pensione in cumulo era finalizzata a utilizzare periodi contributivi non coincidenti maturati in più gestioni al fine del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia.
A seguito della reiezione da parte dell’INPS, proponeva azione giudiziaria.
Nella fattispecie rilevava che l’articolo 1, co. 195 della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) aveva rivisto in senso estensivo a partire dal 1° gennaio 2017 il perimetro di applicazione del cumulo dei periodi assicurativi già introdotto dall’articolo, 1, comma 239 della legge 228/2012 dal 1° gennaio 2013.
Il cumulo è un meccanismo particolare, in aggiunta alla ricongiunzione e alla totalizzazione, per valorizzare la contribuzione mista, ovvero quella contribuzione accreditata in più casse della previdenza obbligatoria frutto di carriere lavorative discontinue. La norma citata consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Dunque, a differenza della ricongiunzione, il cumulo non opera alcun trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all’altra.
Pertanto, secondo la normativa richiamata, dal 1° gennaio 2017 il cumulo contributivo è esercitabile dai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri) e dagli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, ex Enpals, Fondo Volo, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici eccetera) .
Al pari della totalizzazione nazionale, il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative menzionate; inoltre è necessario che gli assicurati non risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso.
Dal 1° gennaio 2017, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento pensionistico autonomo in una delle casse coinvolte nel cumulo (cfr: Circolare Inps 60/2017).
L’importo della pensione è determinato dalla somma dei pro-quota, tante quante saranno le gestioni interessate: ciascuna determinerà il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni. Ciò significa che, a differenza della totalizzazione, la pensione verrà liquidata con il sistema retributivo ove applicabile, fermo restando, in ogni caso, che, per i periodi successivi al 1° gennaio 2012, dovrà essere utilizzato solo il sistema contributivo.
Pertanto, diversamente da quanto operato dall’INPS, l’operazione di calcolo del trattamento pensionistico si atteggerà diversamente a seconda della prestazione richiesta. Nel caso del lavoratore in questione, siccome il cumulo era finalizzato alla pensione di vecchiaia, l’operazione si configura a formazione progressiva, per cui, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, si potranno utilizzare tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni coinvolte nel cumulo. Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi.
Con la sentenza che si allega, il Tribunale di Napoli Nord accoglieva il ricorso.SENTENZA CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI
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