IL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE PREVEDE COME UNICO REQUISITO LO STATO DI BISOGNO EFFETTIVO
Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell’assenza di redditi o dell’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole.
E’ capitato sovente che l’INPS negasse al cittadino la prestazione assistenziale avendo in precedenza donato alla figlia i due immobili di cui era titolare, riservandosi su uno di essi il diritto di abitazione. Sosteneva l’Istituto che in questo caso il richiedente avesse creato la condizione di impossidenza, che doveva considerarsi frutto di una sua scelta volontaria, come tale preclusiva dell’accesso alla provvidenza.
La Suprema Corte rammenta che il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell’assenza di redditi o dell’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole.
L’assegno sociale, difatti, rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volto ad assicurare i mezzi necessari per vivere, ai sensi dell’art. 38 cost., comma 1, alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l’evento della vecchiaia.
In tali casi, il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare, che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dalla legge. L’assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l’età prevista, siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge – raddoppiato in ipotesi di coniugio ed adeguato nel tempo dal legislatore. Occorre evidenziare come la legge individui precisamente i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale: i redditi personali e quelli coniugali di qualsiasi natura, inclusi gli assegni familiari, escludendo invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione, le pensioni liquidate secondo il sistema contributivo a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell’assegno sociale. Una volta individuati i redditi rilevanti è possibile determinare l’importo del rateo mensile fino a concorrenza dell’importo massimo indicato, mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
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