risarciti i familiari di operaio della Fincantieri deceduto per mesotelioma pleurico

La sentenza, che si allega, che ha condannato la FINCANTIERI di Castellammare di Stabia a risarcire gli eredi di un operaio deceduto per mesotelioma pleurico (quasi un milione di euro), affronta diverse questioni di natura giuridica.

Innanzitutto viene rigettata la richiesta di inammissibilità del ricorso per una precedente conciliazione del dante causa dei ricorrenti per una patologia asbesto-correlata.

Difatti, la conciliazione invocata dalla FINCANTIERI  non poteva comprendere i danni non ancora manifestatisi e che non potevano essere previsti in mancanza di elementi obiettivi attuali, per cui, necessariamente, gli stessi potevano essere fatti valere successivamente.

Per danni futuri si intendono tutte le conseguenze patrimoniali e non che si produrranno nel tempo con riferimento ad un evento dannoso che si è già verificato. Infatti, qualora si manifestassero ulteriori danni dopo aver transatto la lite con la controparte, il danneggiato ha diritto ad ottenere il risarcimento per quest’ultimi soltanto se considerati non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, anche se questa abbia previsto l’estinzione del diritto al risarcimento anche dei danni futuri (sentenze della Cassazione numeri 7215 del 1997 e 5576 del 1984).

Si afferma, inoltre, la competenza funzionale del Giudice del lavoro per le domande di risarcimento di tutti i danni subiti dai familiari della vittima di malattia professionale, anche per quelli jure proprio, in un unico procedimento, sulla base dell’art.409 1° c.p.c.

La domanda di risarcimento dei danni, anche quelli jure proprio, ha quale unico antecedente il contratto di lavoro, l’utilizzo non cautelato dell’amianto, che ha provocato la lesione della salute nei confronti del lavoratore e altri pregiudizi che gli eredi hanno subito direttamente, e per i quali chiedono l’integrale risarcimento.

La giurisprudenza si rivolge verso la più ampia oggettivazione del criterio di competenza funzionale del Giudice del lavoro, anche con specifico riferimento al n.1 dell’art.409 c.p.c.: non occorre che le parti in causa siano quelle del contratto, è sufficiente che la domanda abbia come antecedente il rapporto di lavoro, senza che sia necessaria la sussistenza di un contratto di lavoro, né che il processo si svolga tra le stesse parti (Cass. Sent. 17092/2012).

Sulla scorta del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la sentenza ha ritenuto, inoltre, che il danno terminale non è sovrapponibile alla tutela indennitaria dell’INAIL.

Trattasi di danni che non sono riconducibili alla copertura assicurativa e che possono definirsi, per comodità di sintesi, complementari: per essi non opera l’esonero del datore di lavoro di cui al primo comma dell’art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e, quindi, gli stessi andranno risarciti secondo le comuni regole della responsabilità civile, anche in punto di presunzione di colpa ( Cass. 22021/2022).Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 3.10.2024

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